Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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Procedura di accreditamento

Il soggetto promotore che richiede l’accreditamento deve presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’attività, la domanda alla Commissione per la Formazione Continua del COA di Massa Carrara, competente a concedere l’accreditamento.

 

• Domanda di accreditamento
La domanda, redatta secondo il modello predisposto, deve essere corredata:
1. dal programma
2. dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori
3. da una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell’iniziativa.

Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi sopra indicati:
1. data e luogo di svolgimento dell’iniziativa
2. sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli.

La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un’attività unitaria, purchè si svolgano nell’arco di un unico anno formativo.

La Commissione per la Formazione Continua cura l’attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

La Commissione si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’articolo 20 del Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

 

• Criteri per l’accreditamento (art. 20)
L’accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata, una giornata);
c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta
preliminare dei quesiti);
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento;
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell’evento da parte dei partecipanti;
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

 

• Riconoscimento di eventi non previamente accreditati
La Commissione per la Formazione Continua potrà riconoscere come utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all’estero, a seguito di domanda dell’interessato, corredata dell’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni alla data di svolgimento.

Si precisa che per l’accreditamento delle pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi è competente il Consiglio Nazionale Forense. (cfr . art. 16 c.4 lett. b) del Regolamento)