Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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Informazioni Generali sulle Specializzazioni D.M. 144/2015 e ss.mm.ii.

• L’AVVOCATO SPECIALISTA
È avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione.

• SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
a) diritto civile
b) diritto penale
c) diritto amministrativo
d) diritto del lavoro e della previdenza sociale
e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale
f) diritto internazionale
g) diritto dell’Unione europea
h) diritto dei trasporti e della navigazione
i) diritto della concorrenza
l) diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali
m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni
n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale
o) diritto dello sport

• INDIRIZZI DEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE
a) diritto successorio
b) diritti reali, condominio e locazioni
c) diritto dei contratti
d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni
e) diritto agrario
f) diritto commerciale e societario
g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica
h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza
i) diritto dell’esecuzione forzata
l) diritto bancario e dei mercati finanziari
m) diritto dei consumatori

• INDIRIZZI DEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO PENALE
a) diritto penale della persona
b) diritto penale della pubblica amministrazione
c) diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia
d) diritto penale dell’economia e dell’impresa
e) diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione
f) diritto dell’esecuzione penale
g) diritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove tecnologie

• INDIRIZZI DEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa
b) diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali
c) diritto dell’ambiente e dell’energia
d) diritto sanitario
e) diritto dell’istruzione
f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale
g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale
h) contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico

L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco, dichiara e documenta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione.
Il Consiglio dell’Ordine di appartenenza:
‣ cura la tempestiva trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista
ovvero
‣ comunica al Consiglio Nazionale Forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

• ELENCO DEGLI SPECIALISTI
Il titolo di specialista si intenderà conseguito con l’iscrizione nell’elenco degli avvocati specialisti tenuto ed aggiornato dall’Ordine circondariale.
Il Consiglio Nazionale Forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi.
Questi elenchi sono resi accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
Nell’elenco possono essere indicati sino a 2 specializzazioni e 3 indirizzi per materia di specializzazione che li preveda.

• ACQUISIZIONE DEL TITOLO
Può presentare la domanda di attribuzione del titolo di specialista l’avvocato che abbia:
• frequentato con esito positivo nei cinque anni precedenti un corso di specializzazione approvato dal Consiglio Nazionale Forense;
• maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
Oltre ai due suindicati requisiti di accesso è necessario che l’avvocato:
• non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale
• non abbia subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista
La domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio Nazionale Forense.

• SPECIALIZZAZIONE PER FORMAZIONE
Partecipazione ad un corso di formazione specialistica, organizzato dalle Università in convenzione con il Consiglio Nazionale Forense o con i Consigli dell’Ordine, eventualmente d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, approvato dal Ministero della Giustizia.
Caratteristiche del corso di specializzazione:
• durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
• composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
• didattica frontale non inferiore a 100 ore;
• obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso;
• previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
Qualora il corso biennale sia relativo alla specializzazione nei settori del diritto civile, penale o amministrativo esso dovrà prevedere una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.
L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dal regolamento specializzazioni può chiedere al Consiglio Nazionale Forense il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di una prova scritta e orale.

• SPECIALIZZAZIONE PER COMPROVATA ESPERIENZA
Sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
• anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
• esercizio negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione.
L’istante dovrà sostenere presso il Consiglio Nazionale Forense un colloquio per l’esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione.

L’esercizio in modo assiduo prevalente e continuativo deve essere dimostrato mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità ed afferenti diverse questioni giuridiche ed attività difensive, almeno pari a dieci per anno.
Il numero minimo di incarichi per anno può essere derogato in ragione della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione.

• MANTENIMENTO DEL TITOLO
Per mantenere il titolo di specializzazione l’avvocato deve:
• partecipare in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione;
• dimostrare di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione

• REVOCA DEL TITOLO
Il titolo di avvocato specialista è revocato automaticamente per
• mancato adempimento degli obblighi di formazione continua;
• mancato adempimento dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione per il mantenimento del titolo allo scadere del triennio;
• irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.