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Sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia e minori – Ordinanza Cass. Civ. n.18044 del 06/06/2023

In allegatopubblichiamo l’ordinanza n.18044 del 06/06/2023 depositata il 23/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione  che, in tema di sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori, ha affermato il seguente nuovo principio di diritto: <in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3>.

Ordinanza Cassazione n.18044.2023 del 6/6/2023