Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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Avvocati Stabiliti – Sentenza Cassazione SS.UU. n.5073 del 15/03/2016
La sentenza n.5073/2016 delle SS.UU. ha confermato che per ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, art. 8, l’Avvocato Stabilito deve aver esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine (ad es. “Abogado” e non “Avvocato Stabilito”) per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocatiTale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.