Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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21 settembre 2013 – Riprende l’obbligo di esperire la mediazione

Si ricorda che a far data dal 21 settembre 2013, torna in vigore l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
Condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Cliccando su “Leggi Tutto” un breve riepilogo della procedura tratto dal sito del Ministero della Giustizia.


Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito  in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di  mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale  nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda

  • La  procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione
  • Solo  lo svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione   condizione  di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30  giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti
  • Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo
  • Le  controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto  l’incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie  in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo  medica ma più ampiamente) sanitaria
  • Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione
  • La durata massima dell’intera procedura èstata ridotta a 3 mesi
  • Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale
  • Gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione
  • Nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione

In sintesi, chi vuole iniziare una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia

  • E’ fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti
  • All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione)
  • Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura
  • Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione
  • Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione
  • Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo

La mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e in tutti i casi elencati nell’articolo 4 del d.lgs. 28/2010.

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere  al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti è indilazionabili.

Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, cos  da non favorire dilazioni, può disporre  l’esperimento del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’ordine del giudice deve essere  adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,è quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha una  durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il  processo può iniziare o proseguire.

Il tempo impiegato per il  procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica  della durata ragionevole del processo, ai sensi delle L. 89/2011.

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

All’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonchè al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell’indennità spettante al mediatore (e all’esperto, se nominato).

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto.

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l’organismo di mediazione.