Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

La Mediazione.
La Mediazione è l’attività svolta da un soggetto terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

La Conciliazione.
La Conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Il Mediatore.
Il Mediatore è la persona che svolge la mediazione e che è comunque privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti che partecipano alla procedura di mediazione.

Il Mediatore, infatti, non è né un giudice, né un arbitro, ma deve fungere da “facilitatore” nel raggiungimento di un accordo tra le parti.

I Mediatori iscritti nell’Elenco dei Mediatori dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, sono esclusivamente Avvocati iscritti al Foro di Massa Carrara.

Come attivare la procedura.
Per avviare una procedura di mediazione è sufficiente depositare presso la segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, il modulo di domanda di mediazione debitamente compilato.

Successivamente al deposito della domanda l’Organismo di Conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro, che deve tenersi tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dal deposito della domanda.

Su richiesta delle parti, il procedimento di mediazione potrà effettuarsi anche in modalità telematica.

La procedura di mediazione deve avere una durata non superiore a tre mesi, prorogabili – prima della scadenza – di ulteriori tre mesi.

La competenza territoriale.
La procedura di mediazione, ai sensi dell’art.4. comma 1 del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, si introduce presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza è derogabile su accordo delle parti.

L’assistenza legale.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche, nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato.

Disposizioni particolari in materia di condominio.
Ai sensi dell’art. 5-ter del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., l’aministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione.
Il verbale contenente l’accordo o la proposta conciliativa del mediatore, devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale che, con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., delibera nel termine indicato nell’accordo o nella proposta.
In mancanza di approvazione entro il termine indicato, la conciliazione si intende non conclusa.

Lo svolgimento del primo incontro.
All’incontro di mediazione le parti partecipano personalmente, salvo giustificato motivo, e dalla mancata partecipazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c.

Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Le parti sono tenute al pagamento delle spese e delle indennità previste dal tariffario vigente secondo lo scaglione di riferimento.

La definizione della procedura.
Il procedimento di conciliazione deve concludersi nel termine di tre mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione. Il termine è prorogabile di ulteriori tre mesi.

Nel caso di raggiungimento dell’accordo, il mediatore redige un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

L’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In materia di usucapione, ai sensi dell’art. 2643, comma 12-bis, del codice civile “Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il mediatore redige verbale con l’indicazione della eventuale proposta formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.