Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

La Mediazione.
La Mediazione è l’attività svolta da un soggetto terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

La Conciliazione.
La Conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Il Mediatore.
Il Mediatore è la persona che svolge la mediazione e che è comunque privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti che partecipano alla procedura di mediazione.

Il Mediatore, infatti, non è né un giudice, né un arbitro, ma deve fungere da “facilitatore” nel raggiungimento di un accordo tra le parti.

I Mediatori iscritti nell’Elenco dei Mediatori dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, sono esclusivamente Avvocati iscritti al Foro di Massa Carrara.

Come attivare la procedura.
Per avviare una procedura di mediazione è sufficiente depositare presso la segreteria dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, il modulo di domanda di mediazione debitamente compilato.

Successivamente al deposito della domanda l’Organismo di Conciliazione designa un mediatore e fissa il primo incontro, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito della domanda, salvo differente richiesta della parte istante.

Con il consenso di tutte le parti, il procedimento di mediazione potrà effettuarsi anche in modalità telematica.

La procedura di mediazione deve avere una durata non superiore a tre mesi.

La competenza territoriale.
La procedura di mediazione, ai sensi dell’art.4. comma 1 del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, si introduce presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

L’assistenza legale.
L’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche, stabilisce che le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato. fino al termine della procedura.

Disposizioni particolari in materia di condominio.
Ai sensi dell’art. 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, per le controversie in materia di condominio, la legittimazione per partecipare al procedimento di mediazone fa capo all’amministratore di condominio debitamente autorizzato con delibera assembleare da da assumere con la maggioranza di cui all’art.1136, comma 2, del codice civile.

Lo svolgimento del primo incontro.
L’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, stabilisce che nel corso del primoprimo incontro il mediatore chiarisca alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, successivamente, inviti le parti medesime   ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la preocedura.

In caso positivo il mediatore procederà con lo svolgimento della mediazione.In tal caso le parti saranno tenure al pagamento delle indennità previste dal tariffario vigente secondo lo scaglione di riferimento.

La definizione della procedura.
Il procedimento di conciliazione deve concludersi nel termine di 3 mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione.

Nel caso di raggiungimento dell’accordo, il mediatore redige un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

L’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In materia di usucapione, ai sensi dell’art. 2643, comma 12-bis, del codice civile “Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il mediatore redige verbale con l’indicazione della eventuale proposta formulata nel caso che le parti gliene abbiano fatto concorde richiesta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.