Regolamento Difensori d'Ufficio Stampa E-mail

Difesa d'ufficio


Con l’entrata in vigore della L. n. 60/2001 è venuta meno ogni differenza tra difesa conferita con mandato fiduciario e difesa conferita d’ufficio. Le innovazioni introdotte hanno meglio qualificato il ruolo dell’avvocato, in un’ottica di maggior garanzia, professionalità ed efficacia della difesa di ufficio. Alla nuova identità del difensore di ufficio deve necessariamente corrispondere una nuova mentalità incentrata sul rigoroso rispetto delle regole sia processuali che deontologiche che conseguono all’assunzione di detta qualità. Seguendo la linea già tracciata da altri, il Consiglio dell’Ordine di Massa Carrara ha deciso di adottare un nuovo regolamento per la difesa di ufficio al fine di offrire un rapido strumento per l’individuazione dei diritti ed obblighi del difensore di ufficio derivanti dalle nuove norme processuali e dei connessi aspetti deontologici.

Nell’ultimo periodo sono giunte a questo Consiglio diverse segnalazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria circa la mancata presentazione di alcuni difensori di ufficio (ritualmente nominati) alle udienze o ad altri incombenti procedimentali per i quali era obbligatoria la loro presenza. Sono altresì pervenute segnalazioni di mancata risposta alla c.d. “chiamata di reperibilità”: in taluni casi il difensore iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio ed inserito nel turno di reperibilità giornaliera non era rintracciabile ai recapiti dallo stesso forniti; altre volte il difensore, avvisato della necessità di assumere una difesa di ufficio e quindi della avvenuta nomina, ha manifestato la propria impossibilità a comparire per contestuali impegni personali o professionali. Si ricorda che per tali ultime ipotesi è onere del difensore ricorrere alla preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine dell’impedimento specificandone le ragioni, nominando comunque un sostituto processuale in grado di far fronte all’eventuale “chiamata di reperibilità” del sostituito.

Nella speranza che tali episodi non abbiano più a ripetersi, si ricorda ai colleghi che è compito del Consiglio dell’Ordine, nell’esercizio dei poteri e delle facoltà che la legge gli conferisce, procedere alla verifica del rispetto da parte dei colleghi degli obblighi connessi alla assunzione della difesa di ufficio. Il Consiglio procederà pertanto ai necessari controlli sia sul rispetto dell’obbligo di reperibilità, attraverso periodiche consultazioni del sistema informatizzato che gestisce l’elenco dei difensori di ufficio ed assegna i turni di reperibilità, sia sul rispetto degli altri obblighi meglio specificati nel regolamento predisposto dal Consiglio. Ove fossero rilevate e/o comunicate inosservanze a detti obblighi il Consiglio dell’Ordine dovrà necessariamente procedere all’apertura di un’indagine che potrà culminare nella irrogazione di una sanzione consistente nella sospensione o nella cancellazione dall’elenco dei difensori di ufficio, oltre all’eventuale apertura del procedimento disciplinare.



ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO
AVVERTENZA PER GLI ISCRITTI
A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento per le difese d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine, che entrerà in vigore dal 01.01.2012, si comunica che tutti gli avvocati, già iscritti nelle liste, che volessero rinnovare l'iscrizione dovranno presentare la domanda al Consiglio dell'Ordine entro il 31/12/2011, con le modalità previste dall'art.29 comma 1 bis Disp. Att.ne c.p.p.
La mancata presentazione della domanda nel termine sopra indicato, comporterà la non iscrizione nelle rinnovate liste.
I turni relativi al trimestre gennaio-febbraio-marzo 2012 verranno generati con le liste attualmente attive.
I turni relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2012 verranno generati con le liste rinnovate.

Si precisa che il mancato rinnovo della domanda di iscrizione nelle suddette liste non avrà effetto retroattivo e il difensore che risulti nominato dovrà comunque portare a compimento le difese già assunte.




AVVERTENZA IMPORTANTE PER GLI UFFICI
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