Informazioni Generali sulla Formazione Permanente Continua (F.P.C.) Stampa E-mail

Formazione permanente continua

Con delibera 13 luglio 2007 il C.N.F. ha approvato il Regolamento per la Formazione Professionale Continua (F.P.C.) che prevede per l'avvocato iscritto all’albo e per il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica.
Il totale dei crediti da acquisire nel triennio è pari a 90.

Per il primo triennio 01/01/2008 al 31/12/2010 (fase sperimentale) i crediti da acquisire sono 50, secondo lo schema sotto riportato:

Scadenze

Nell’arco del triennio

Minimo di crediti da acquisire il primo anno

Almeno 9 crediti

di cui entro il triennio

6

Ordinamento professionale e previdenziale, Deontologia

Minimo di crediti da acquisire il secondo anno

Almeno 12 crediti

Minimo di crediti da acquisire il terzo anno

Almeno 18 crediti

Numero minimo di crediti da acquisire entro la fine del triennio formativo

50

Con circolare n.12-C/2009 del 10 aprile 2009 il Consiglio Nazionale Forense ha specificato il numero dei crediti minimi da conseguire da parte di coloro per i quali l'obbligo formativo ha inizio nel 2009 e nel 2010 da riassumersi nelle seguenti tabelle.

Ogni iscritto, per il quale il triennio formativo ha avuto inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti.

Triennio Formativo 2009-2011 (transitorio)

Scadenze

Nell’arco del triennio

Minimo di crediti da acquisire il primo anno

Almeno 12 crediti

di cui entro il triennio

9

Ordinamento professionale e previdenziale, Deontologia

Minimo di crediti da acquisire il secondo anno

Almeno 18 crediti

Minimo di crediti da acquisire il terzo anno

Almeno 20 crediti

Numero minimo di crediti da acquisire entro la fine del triennio formativo

68

Ogni iscritto, per il quale il triennio formativo avrà inizio il 1° gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti.

Triennio Formativo 2010-2012 (transitorio)

Scadenze

Nell’arco del triennio

Minimo di crediti da acquisire il primo anno

Almeno 18 crediti

di cui entro il triennio

12

Ordinamento professionale e previdenziale, Deontologia

Minimo di crediti da acquisire il secondo anno

Almeno 20 crediti

Minimo di crediti da acquisire il terzo anno

Almeno 20 crediti

Numero minimo di crediti da acquisire entro la fine del triennio formativo

83


TABELLE DI CONVERSIONE degli EVENTI, delle ATTIVITA' FORMATIVE e di INSEGNAMENTO, della PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI e delle PUBBLICAZIONI in CREDITI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, nella seduta del giorno 4 novembre 2008, ha deliberato di adottare le tabelle di conversione degli eventi ed attività formative già adottate dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova nella seduta del 18 ottobre 2007 ed approvate dai rappresentanti dei Consigli dell’Ordine del Distretto della Corte d’Appello di Genova nella riunione del 3 ottobre 2008.