STATUTO CASSA MUTUA MALATTIE

Art. 1

E' istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, una CASSA MUTUA MALATTIE a favore degli iscritti nei propri ALBI.

Art. 2

La Cassa Mutua Malattie corrisponderà all’iscritto, che a causa di infermità sia totalmente impossibilitato di attendere alle sue ordinarie occupazioni un assegno giornaliero, il cui importo viene stabilito dal Consiglio dell’ordine(1). Tale assegno giornaliero avrà decorrenza dal sedicesimo giorno di infermità e potrà essere corrisposto per una durata massima di giorni novanta.Per le infermità di durata superiore al suddetto periodo il Consiglio potrà a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, assegnare un ulteriore contributo straordinario giornaliero nella misura massima del 50% del contributo ordinario.

Art. 3

In caso di degenza per infermità, l’iscritto nell’Albo dovrà darne notizia al Consiglio dell’ordine non oltre il decimo giorno dall’inizio della degenza inviando certificato medico indicante la natura della infermità e la sua presumibile durata.Alla fine della infermità l’iscritto dovrà pure darne notizia al Consiglio dell’ordine precisando il periodo durante il quale è stato totalmente impossibilitato ad attendere alla sua attività professionale.

Art. 4
Avranno diritto ai benefici previsti dall’art. 2 anche gli iscritti negli Albi che godano di pensione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati o di altro trattamento di pensione. Il Consiglio dell’Ordine, a sua discrezione, è legittimato, in situazioni di particolare gravità e necessità economiche, ad erogare una tantum, i benefici di cui al presente statuto anche agli Avvocati non più iscritti all’Albo.
Art. 5

Nessun mutuato può ricevere, durante l’anno solare, assistenza superiore al massimo previsto dall’art.2.

Art. 6

Saranno esclusi dalle prestazioni gli iscritti non in regola col pagamento della “tassa annua”, ma saranno riammessi al godimento dopo 30 giorni dal regolamento della morosità.

Art. 7

I proventi finanziari della “Cassa Mutua Malattie” sono costituiti dai seguenti contributi:

a) da una quota della tassa annua a carico degli Avvocati, da deliberarsi annualmente dal Consiglio dell’Ordine (2).
b) dalla tassa pareri.
c) dalle eventuali eccedenze di bilancio del Consiglio dell’Ordine (3). d) dalle eventuali rendite patrimoniali e da qualunque donazione od ulteriore contributo da parte degli iscritti e da parte dei terzi.
Art. 8

L’Amministrazione della Cassa Mutua Malattie sarà tenuta presso il Consiglio dell’Ordine senza gravame di spese di qualsiasi specie, che andranno a carico, occorrendo, delle spese generali del Consiglio stesso. I proventi destinati alla Cassa Mutua Malattie saranno accantonati in un conto bancario separato, sul quale saranno prelevati gli assegni deliberati dal Consiglio per le singole prestazioni. Gli atti inerenti al funzionamento della Cassa Mutua Malattie saranno pure tenuti distinti da tutto il resto degli atti del Consiglio. Alla fine di ogni anno, il Consiglio sottoporrà all’Assemblea degli iscritti il conto consuntivo e preventivo della Cassa Mutua Malattie.


(1) Con deliberazione del 10.02.1994 il C.O. ha stabilito in £ it. 100.000= l’assegno giornaliero.
(2) Con delibera dell'11.02.1992 il CO. ha stabilito in £it. l00.000= la quota da destinarsi alla C.M.M.
(3) Con delibera di conferma dell’Assemblea Straordinaria degli Iscritti del 16.07.1996.